L'avvocato Lacatena è iscritta all'Albo degli avvocati disponibili a rendere il patrocinio a spese dello Stato far data dal 31/01/2003.

IL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

Il patrocinio a spese dello stato, nasce quale istituto volto a garantire una difesa in giudizio anche a quei soggetti che purtroppo, non disponendo di un reddito elevato, non potrebbero materialmente permettersi i costi di un legale. 

Il limite di reddito per l'ammissione al beneficio viene adeguato in base agli indici ISTAT ogni due anni; attualmente è di € 11.493,82.

La domanda viene presentata dall’avvocato per conto del suo cliente, presso il Consiglio dell’Ordine, dove si intende instaurare il giudizio, allegando l’autocertificazione del reddito ed il documento di identità del cliente, unitamente alla domanda debitamente compilata e sottoscritta, nella quale dovrà indicarsi anche la composizione del nucleo familiare. La dichiarazione ISEE non può sostituire l’autocertificazione, poiché gli unici redditi considerabili sono il reddito IRPEF al lordo degli oneri deducibili e detraibili, la rendita per inabilità permanente ed il reddito derivante da assegno di mantenimento (separazione o divorzio), sia del coniuge, che dei figli, il reddito da lavoro occasionale, nonché i redditi derivanti da locazioni abitative e commerciali, sussidio di disoccupazione, contributi di solidarietà, pensioni di anzianità, pensioni sociali, pensioni di guerra, rendita da proprietà immobiliari.

La parte che rilascia l’autocertificazione del reddito, indicando “zero” come proprio reddito, potrà essere ammessa al patrocinio a spese dello stato, ma potrà essere sottoposta ad accertamenti fiscali da parte della Guardia di Finanza, su indicazione del Giudice della causa, che abbia dei sospetti sulla veridicità della dichiarazione. (Cass. Civ., II sezione, n. 10406/2018)

Le attestazioni falsa costituisce reato ed è punibile ai sensi dell'art. 125 DPR 115/2002 con la reclusione da un anno a cinque anni e con la multa da € 309,87 a € 1549,37.

Il Consiglio dell'Ordine degli avvocati verifica oltre che la sussistenza delle condizioni di reddito, anche la fondatezza della domanda.

Obbligo dell'avvocato è quello di raccomandare al cliente di comunicare qualsiasi mutamento del reddito che possa inficiare la sussistenza dei requisiti.

L’avvocato iscritto nell'elenco degli avvocati disponibili a rendere il patrocinio a spese dello Stato ha l’obbligo di accettare l’incarico del cliente che ha requisiti per l'ammissione al beneficio a meno che le sue ragioni non risultino manifestamente infondate e potrà rinunciarvi solo per gravi motivi.

Nel caso in cui il cliente che abbia diritto al patrocinio a spese dello stato, dovesse perdere la causa, e la sentenza dovesse condannarlo alla refusione delle spese legali della controparte, questi comunque sarà obbligato al pagamento, poiché queste non non rientrano nella copertura da parte dello stato.

L'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento, osservando la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari, diritti ed indennità, tenuto conto della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa.

Se rientra nei requisiti reddituali sopra indicati, e necessita di assistenza legale, non esiti a contattarci.

L’avvocato, non potrà mai in alcun modo richiedere al cliente che goda del beneficio alcun compenso

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